[1]della famiglia

[2]1. Le autorita' svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli. 2. Affinche' l'autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovra' tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art13 · fonte su Normattiva