[1]di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione

[2]1. I lavoratori italiani saranno impiegati in Svizzera alle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione della mano d'opera nazionale, nel quadro delle disposizioni di legge, degli usi professionali e locali e, se del caso, dei contratti collettivi o dei contratti-tipo di lavoro. 2. Essi godranno degli stessi diritti e della stessa protezione dei nazionali per quanto concerne l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene, nonche' in materia di alloggi. 3. Le autorita' svizzere vigileranno affinche' queste disposizioni siano osservate e controlleranno, in particolare, se le condizioni individuali di assunzione siano ad esse conformi. 4. I lavoratori italiani potranno, alle stesse condizioni dei nazionali, adire le autorita' amministrative o giudiziarie competenti nelle vertenze in materia di lavoro. Se una vertenza in materia di lavoro non potesse essere risolta prima della partenza del lavoratore, quest'ultimo avra' la possibilita' di farsi rappresentare davanti alle autorita' giudiziarie svizzere.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art15 · fonte su Normattiva