' di trattamento

  • 1)Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non puo' ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
  • 2)Il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'articolo 3 del presente allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
  • 3)Egli fornisce altresi', allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
  • 4)Tutte le clausole di contatti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive riguardanti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori dipendenti non nazionali cittadini delle parti contraenti.
  • 5)11 lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente, occupato sul territorio dell'altra parte contraente, beneficia della parita' di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale, Egli puo' essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilita' negli organi di rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'impresa. Queste, disposizioni non infirmano le norme legislativo o regolamentari che, nello Stato ospitante, accordano diritti piu' ampi ai lavoratori dipendenti provenienti dall'altra parte contraente.
  • 6)Fatte salve le disposizioni dell'articolo 26 del presente allegato, un lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente occupato sul territorio dell'altra parte contraente gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprieta' dell'alloggio, di cui necessita Detto lavoratore puo' iscriversi, nella regione in cui e' occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle localita' ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
  • 7)La sua famiglia, rimasta nello Stato di provenienza, e' considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art9 · fonte su Normattiva