Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 degli atti stessi.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~approvazione-art2 · fonte su Normattiva