TRADUZIONE NON UFFICIALE COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI Preambolo 1. Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito denominata "La Convenzione") che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonche' lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto dell'Unione 2 1. L'Unione si prefigge: 3 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell'Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta; 4 b) di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione; 5 c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione piu' efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilita' e di generalizzare il piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico; 6 d) di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di telecomunicazioni a tutti gli abitanti del pianeta; 7 e) di promuovere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche; 8 f) di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine; 9 g) di promuovere a livello internazionale l'adozione di un approccio piu' generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell'economia e della societa' dell'informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonche' con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni. 10 2. A tal fine ed in particolare, l'Unione: 11 a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull'orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi; 12 b) coordina gli sforzi in vista di eliminare le interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonche' dell'orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione; 13 c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualita' del servizio; 14 d) incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, nonche' la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l'utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze; 15 e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' che essi offrono; 16 f) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni; 17 g) induce l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione; 18 h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni; 19 i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, per promuovere la creazione di linee de credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l'altro, ad estendere i servizi di telecomunicazioni alle zone piu' isolate nei paesi.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art1 · fonte su Normattiva