171 1. (1) L'Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo. 172 (2) Queste lingue sono utilizzate, in conformita' con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell'Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonche' per l'interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell'Unione. 173 (3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese. 174 2. Se tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengono sulla seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiori a quello menzionato sopra.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art29 · fonte su Normattiva