dell'Unione 155 1. Le spese dell'Unione comprendono le spese inerenti: 156 a) al Consiglio; 157 b) al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione; 158 c) alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali. 159 2. I contributi dei paesi Membri dell'Unione e degli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione servono a far fronte alle spese dell'Unione. Tali contributi sono determinati in funzione del numero di unita' corrispondenti alla classe di contribuzione prescelta da ogni Membro ed ente o organizzazione abilitata, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. 160 3. (1) I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale intendono partecipare alle spese dell'Unione. 161 (2) Questa scelta e' effettuata entro i sei mesi successivi alla fine di una Conferenza di plenipotenziari in conformita' con i parametri delle classi di contribuzione indicati nella Convenzione. 162 (3) Se una Conferenza di plenipotenziari adotta un emendamento alla Tabella delle classi di contribuzione che figura nella Convenzione, il Segretario Generale informa ciascun Membro della data di entrata in vigore di tale emendamento. Ciascun Membro informa il Segretario generale, nei sei mesi che seguono la data di questa comunicazione, della classe di contribuzione che ha scelto in conformita' con la Tabella modificata in vigore. 163 (4) La classe di contribuzione scelta da ciascun Membro secondo il numero 161 o il numero 162 di cui sopra, e' applicabile solo con decorrenza dalla data del 1 gennaio successivo al termine di un anno dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al numero 161 e 162 di cui sopra. 164 4. I Membri che non hanno reso nota la propria decisione entro il termine specificato rispettivamente ai numeri 161 e 162 di cui sopra conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente. 165 5. La classe di contribuzione scelta da un Membro puo' essere ridotta solo in conformita' con i numeri 161, 162 e 163 di cui sopra. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, il Consiglio puo' autorizzare una riduzione del numero di unita' contributive se un Membro ne fa la richiesta e fornisce la prova che non e' piu' in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. 166 6. Allo stesso modo, i Membri possono, previa approvazione del Consiglio, scegliere una classe di contribuzione inferiore a quella che hanno scelto in conformita' con il numero 161 di cui sopra, se la loro situazione contributiva, a decorrere dalla data stabilita al numero 163 di cui sopra per un nuovo periodo di contributi, e' peggiorata rispetto a quella precedente. 167 7. Le spese delle conferenze regionali di cui al numero 43 della presente Costituzione sono a carico di tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di questi ultimi e, sulla stessa base, dei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze. 168 8. I Membri e gli enti o organizzazioni di cui al numero 159 di cui sopra pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest'ultimo. 169 9. Un Membro in ritardo nei suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione se l'ammontare dei suoi arretrati e' pari o superiore all'ammontare dei contributi che esso deve pagare per i due anni precedenti. 170 10. Figurano nella Convenzione disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari delle entita' ed organizzazioni di cui al sopra descritto numero 159 e di altre organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art28 · fonte su Normattiva