' delle telecomunicazioni di Stato 192 Con riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorita' sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile e qualora lo Stato interessato ne faccia specifica richiesta.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art41 · fonte su Normattiva