' delle telecomunicazioni di Stato 192 Con riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorita' sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile e qualora lo Stato interessato ne faccia specifica richiesta.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
