particolari 193 I Membri riservano a se' stessi, ai gestori da essi riconosciuti e ad altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, la facolta' di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l'insieme dei Membri. Tuttavia, queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che la loro esecuzione potrebbe causare ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale per quanto riguarda il danno tecnico che tale esecuzione potrebbe causare alla gestione di altri servizi di telecomunicazione da parte di altri Membri.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art42 · fonte su Normattiva