amministrativi 215 1. I Regolamenti amministrativi, cosi' come specificati all'articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolati e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. 216 2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l'adesione a questi strumenti in conformita' con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione, implica altresi' il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s'intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva e' mantenuta all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 217 3. Le revisioni dei Regolamenti amministrativi, parziali o totali, adottate dopo la data summenzionata, si applicano provvisoriamente nei confronti di tutti i Membri che hanno firmato queste revisioni, nella misura autorizzata dal loro diritto nazionale. Tale applicazione provvisoria ha effetto alla data o alle date che vi sono menzionate, fatte salve eventuali riserve formulate all'atto della firma di queste revisioni. 218 4. Tale applicazione provvisoria continua: 219 a) fino a quando il Membro non notifica al Segretario generale il suo consenso a tale revisione indicando se del caso, all'atto della firma, in che misura mantiene ogni riserva formulata riguardo a tale revisione; oppure 220 b) per sessanta giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del Membro che lo informa che non acconsente, per quanto lo riguarda, a tale revisione. 221 5. Se il Segretario generale non ha ricevuto alcuna notifica ai sensi dei numeri 219 o 220 di cui sopra da parte di un Membro che ha firmato detta revisione, prima dello scadere di un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date che vi sono indicate per l'inizio dell'applicazione provvisoria, questo Membro e' considerato come consenziente ad essere vincolato dalla revisione, tenendo tuttavia conto di ogni riserva che potrebbe aver formulato riguardo a tale revisione all'atto della firma di quest'ultima. 222 6. Ogni Membro dell'Unione che non ha firmato la revisione parziale o totale dei Regolamenti amministrativi, adottata successivamente alla data stipulata al numero 216 di cui sopra, dovra' notificare prontamente al Segretario generale il suo consenso a tale revisione. Se nessuna notifica, proveniente da questo Membro, e' stata ricevuta dal Segretario generale prima dello scadere del termine stipulato al numero 221 di cui sopra, tale Membro sara' considerato come consenziente ad essere vincolato da tale revisione. 223 7. Il Segretario generale informa sollecitamente i Membri di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente articolo.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
