212 1. Un Membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, puo' aderire in qualsiasi momento alla presente Costituzione ed alla Convenzione. Quest'adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione che la Convenzione. 213 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Segretario generale, che notifica ai Membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascun strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest'ultimo. 214 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformita' con l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art53 · fonte su Normattiva