per emendare la presente Costituzione 224 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale non oltre otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette, il prima possibile ed al massimo sei mesi prima di quest'ultima data, tale proposta a tutti i Membri dell'Unione. 225 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 in appresso, puo', tuttavia, essere presentata in qualunque momento da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari. 226 3. Il quorum richiesto ad ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta e' costituito da piu' della meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. 227 4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari e aventi diritto di voto. 228 5. Sono applicabili le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni previste nella Convenzione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo che sono prevalenti, non dispongano diversamente. 229 6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra i Membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione relativa ad una sola parte di tale strumento di emendamento. 230 7. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 231 8. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione. 232 9. Dopo che tale strumento di emendamento e' entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art55 · fonte su Normattiva