di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attivita' dell'Unione 228 1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni qui di seguito a partecipare in maniera piu' ampia alle attivita' dell'Unione: 229 a) gestioni riconosciute, organismi scientifici o industriali ed organismi di finanziamento o di sviluppo approvati dal Membro interessato; 230 b) altri enti che si occupano di questioni di telecomunicazioni approvate dal Membro in questione; 231 c) organizzazioni regionali ed altre organizzazioni internazionali di telecomunicazione, di normalizzazione, di finanziamento o di sviluppo. 232 2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammesse a partecipare ai lavori di uno o piu' Settori dell'Unione. 233 3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un organo citato al numero 229 di cui sopra in conformita' con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dal Membro interessato, e' indirizzata da questo Membro al Segretario generale. 234 4. Ogni domanda di un organo di cui al numero 230 sopra, presentata dal Membro interessato e' trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformita' di una domanda di questo tipo con detta procedura e' oggetto di un esame da parte del Consiglio. 235 5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o organizzazione di cui al numero 231 sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) e' trasmessa al Segretario generale e trattata in conformita' con le procedure istituite dal Consiglio. 236 6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un'organizzazione di cui ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione e' trasmessa al Segretario generale e l'organizzazione interessata e' iscritta sulle liste di cui al numero 237 sopra. 237 7. Il Segretario generale elabora ed aggiorna per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229 e 231 nonche' ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione che sono ammesse a partecipare ai lavori dei Settori. Esso pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone a tutti i Membri ed al direttore dell'Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessate sul seguito che e' stato dato alla loro richiesta. 238 8. Gli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra sono anch'esse denominate "membri" dei Settori dell'Unione; le condizioni della loro partecipazione ai lavori dei Settori sono enunciate nel presente articolo, all'articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dell'articolo 3 della Costituzione non sono loro applicabili. 239 9. Un gestore riconosciuto puo' agire a nome del Membro che l'ha riconosciuta, a condizione che quest'ultimo informi il Direttore dell'ufficio interessato che ha debitamente autorizzato detto gestore. 240 10. Ogni ente o organizzazione ammessa a partecipare ai lavori di un Settore ha diritto di porre fine alla sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Anche il Membro interessato, puo' se del caso, porre fine a tale partecipazione. La cessazione produrra' i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica. 241 11. Il Segretario generale in conformita' con i criteri e le procedure definite dal Consiglio, elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli che non sono piu' autorizzati a partecipare ai lavori di un Settore.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art19 · fonte su Normattiva