per lo sviluppo delle telecomunicazioni e Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni 216 1. Il direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. 217 2. In particolare, il direttore: 218 a) partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, gli altri Settori dell'Unione, e tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all'esecuzione di tale preparazione; 219 b) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle risoluzioni e decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari e delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, per la pubblicazione in forma appropriata; 220 c) scambia con i Membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e, se del caso, aggiorna i documenti e le banche dati del Settore per la sviluppo delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, se del caso, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell'Unione, in conformita' con il numero 172 della Costituzione; 221 d) raccoglie e prepara ai fini della pubblicazione, in collaborazione con il Segretariato generale e gli altri settori dell'Unione, le informazioni di natura tecnica o amministrativa che potrebbero essere particolarmente utili ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare le loro reti di telecomunicazioni. Questi paesi devono inoltre tenere debitamente conto delle possibilita' offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 222 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, dell'attivita' del Settore a decorrere dall'ultima Conferenza e sottopone al Consiglio nonche' ai Membri dell'Unione, un rapporto sull'attivita' di questo settore durante il biennio successivo all'ultima conferenza; 223 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinche' sia esaminato dal Comitato di coordinamento e incorporato nel bilancio preventivo dell'Unione. 224 3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell'Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il Direttore dell'Ufficio interessato, in vista di convocare riunioni d'informazione relative alle attivita' del Settore corrispondente. 225. 4 A richiesta dei Membri interessati, il Direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e da' consigli riguardo alle questioni relative alle loro telecomunicazioni nazionali. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di piu' soluzioni tecniche possibili, si potra' tener conto dei fattori economici. 226 5. Il Direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale e' decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore, La decisione definitiva, di nomina o di licenziamento, spetta al Segretario generale. 227 6. E' istituito un Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni ed i suoi membri sono nominati dal Direttore previa consultazione del Segretario generale. Il Comitato e' composto da personalita' che corrispondono ad una ripartizione ampia ed equa di interessi e di competenze in materia di sviluppo delle telecomunicazioni; esso elegge il suo presidente tra i suoi membri. Il Comitato consiglia il direttore che partecipa alle sue riunioni, riguardo alle priorita' ed alle strategie da attuare nel quadro delle attivita' di sviluppo delle telecomunicazioni dell'Unione. In particolare, raccomanda misure volte ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
