Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidita' richieste dagli interventi, le Parti Contraenti si impegneranno a limitare al minimo le formalita' di transito di frontiera quali previste dalle disposizioni nazionali vigenti. Il responsabile di una squadra di soccorso presentera' un certificato collettivo attestante la missione di soccorso, il tipo del gruppo e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato verra' rilasciato dall'autorita' dalla quale dipende la squadra. Le persone che ne fanno parte all'atto dell'attraversamento della frontiera dovranno essere comunque munite di un documento di identita', ai fini di eventuali controlli. Nei casi di urgenza particolare il certificato sopra indicato potra' essere sostituito da una attestazione predisposta a tale scopo nella quale si dichiari che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso. Qualora le circostanze lo richiedano, tale passaggio della frontiera potra' essere effettuato fuori dei punti di transito autorizzati. Le autorita' di sorveglianza responsabili ne dovranno essere informate in anticipo dalla Parte Richiedente. Le Parti Contraenti faciliteranno altresi' le procedure doganali per il passaggio di frontiera delle squadre di soccorso. Le squadre di soccorso dovranno essere dotate esclusivamente dell'equipaggiamento e dell'eventuale materiale di assistenza finalizzati alla loro missione.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art6 · fonte su Normattiva