Analogamente le Parti Contraenti faciliteranno le procedure di controllo e le operazioni doganali di attraversamento di frontiera degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza. La loro introduzione dovra' essere anticipatamente notificata dalle autorita' competenti della Parte Richiedente alle autorita' doganali del punto di attraversamento. Al momento dell'attraversamento della frontiera il responsabile della squadra di soccorso sara' tenuto a presentare alle autorita' doganali locali una lista completa degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza. Nel caso in cui egli non disponesse di tale lista, la squadra di soccorso con gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza sara' autorizzata ad attraversare il confine e spettera' all'autorita' competente della Parte Richiedente di farla pervenire entro un mese dalla data di attraversamento. Gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza saranno esonerati da tutti i diritti doganali e dovranno essere utilizzati o distribuiti durante l'operazione di soccorso o riesportati a conclusione di quest'ultima. Qualora delle circostanze particolari non ne permettessero la riesportazione, le autorita' doganali della parte richiedente dovranno essere informate dalle autorita' competenti della stessa parte richiedente circa la natura della parte di equipaggiamento e del materiale di assistenza non riesportata, nonche' il relativo stato d'uso e conservazione, la consistenza, e il luogo dove e' situata. In questo caso verranno applicate le specifiche normative della Parte Richiedente. Nel quadro del presente accordo sara' consentita l'introduzione sul territorio della Parte Richiedente di una congrua quantita' di prodotti medicinali contenenti stupefacenti in conformita' alla legislazione vigente presso di essa. I prodotti medicinali di cui sopra potranno essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali della Parte Contraente di spedizione.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art7 · fonte su Normattiva