[1]Parita' di genere ed emancipazione delle donne e delle giovani

[2]1. Le parti riconoscono che la parita' di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le giovani costituiscono una necessita' e un obiettivo a pieno titolo, motore della democrazia, dello sviluppo sostenibile e inclusivo, della pace e della sicurezza. 2. Le parti cooperano per promuovere la parita' di genere, il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte delle donne e delle giovani e l'emancipazione di queste, nonche' per garantire l'integrazione delle prospettive di genere nell'attuazione del presente accordo. 3. Le parti si scambiano buone pratiche ed esaminano ulteriori regimi di cooperazione e potenziali sinergie tra le politiche e i programmi rispettivi inerenti al genere, nel rispetto delle norme e degli impegni internazionali applicabili alle parti, quali la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate nella quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino il 15 settembre 1995, il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e i risultati delle relative conferenze di revisione, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art21 · fonte su Normattiva