[1]Cooperazione umanitaria

[2]Le parti si adoperano per una maggiore cooperazione su tutte le questioni riguardanti la cooperazione e l'assistenza umanitaria, compresi gli sfollati e il sostegno allo sviluppo delle capacita' dei funzionari che si occupano degli sfollati nelle rispettive regioni. Le parti cooperano caso per caso e in base a criteri reciprocamente accettabili, conformemente alle rispettive norme internazionali applicabili alle parti e ai principi umanitari di umanita', imparzialita', indipendenza e neutralita'. Gli sforzi devono fondarsi sempre su una visione e una conoscenza complessive delle cause di fondo del fenomeno dello sfollamento e sulla ricerca di soluzioni sostenibili. Le parti si impegnano a rafforzare il nesso tra azione umanitaria e sviluppo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art26 · fonte su Normattiva