[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione

[2]Le parti convengono di cooperare nella lotta contro la criminalita' organizzata transnazionale, la criminalita' economica e finanziaria, i reati gravi (2) e la corruzione e la lotta contro gli abusi sessuali su minori. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e promuovere le norme e gli strumenti giuridici internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, quali l'UNTOC e i suoi protocolli integrativi e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata con risoluzione 58/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2003.

[3](2) Secondo la definizione di cui all'articolo 2 ter dell'UNTOC.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art27 · fonte su Normattiva