[1]Cooperazione nel prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

[2]1. Le parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, per prevenire e combattere efficacemente l'abuso dei rispettivi sistemi finanziari a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 2. Le parti convengono di cooperare per elaborare e attuare leggi, norme e regolamenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in linea con le norme elaborate dagli organismi internazionali attivi in tale settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale. 3. La cooperazione di cui al presente articolo intende altresi' promuovere gli scambi di informazioni pertinenti in linea con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art28 · fonte su Normattiva