[1]Risorse disponibili per la cooperazione

[2]1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, anche finanziari, per conseguire gli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Thailandia secondo le procedure e i criteri propri di finanziamento.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art50 · fonte su Normattiva