[1]Cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi

[2]1. Le parti convengono di instaurare un dialogo regolare sui rispettivi programmi di sviluppo nei paesi terzi. 2. Le parti convengono di cooperare in azioni comuni volte a fornire assistenza allo sviluppo sostenibile dei paesi confinanti con la Thailandia e oltre, nei settori pertinenti alla cooperazione trilaterale. I settori di cooperazione devono essere determinati da tutti i partner coinvolti, secondo le esigenze dei paesi beneficiari, le capacita' e le competenze dell'UE e della Thailandia, e devono essere decisi su base ad hoc.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art51 · fonte su Normattiva