[1]Altri accordi

[2]1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Thailandia attivita' di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Thailandia. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna parte nei confronti di terzi. 3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti provvedimenti, anche in materia di composizione delle controversie, nell'ambito di qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le parti siano firmatarie.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art54 · fonte su Normattiva