[1]Clausola evolutiva
[2]1. Le parti possono estendere, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. Detti accordi specifici o protocolli sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune. 2. In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo.
Testo vigente dal 30 aprile 2026
