[1]Clausola evolutiva

[2]1. Le parti possono estendere, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attivita' specifici. Detti accordi specifici o protocolli sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra le parti e sono soggetti a un quadro istituzionale comune. 2. In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art53 · fonte su Normattiva