[1]generali

[2]1. Le Parti avviano un dialogo sulle questioni connesse al commercio e agli investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra di esse. 2. A tal fine le Parti cooperano nel settore commerciale e degli investimenti, impegnandosi, tra l'altro, per concludere un accordo di libero scambio tra di esse. Detto accordo costituisce un accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2. 3. Le Parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando, tra l'altro, i settori di cui agli articoli da 11 a 17.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art10 · fonte su Normattiva