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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 31 marzo 1938 - Anno XVI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Cobolli-Gigli - Solmi - Bottai - Rossoni - Lantini - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 1 giugno 1938 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1938-03-31;610~art1 · fonte del testo