ed effetti del deposito dei microrganismi
- 1)a) Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorita' internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorita' internazionale di deposito nonche' il riconoscimento del fatto che cio' che e' consegnato come campione e' un campione del microrganismo depositato.
- b)Ogni Stato contraente puo' esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall'autorita' internazionale di deposito.
- 2)Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente puo' esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
