di autorita' internazionale di deposito
- 1)Per aver diritto allo status di autorita' internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuera' a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.
- 2)L'istituzione di deposito deve, in qualita' di autorita' internazionale di deposito:
- i)avere un'esistenza permanente;
- ii)possedere conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtu' del presente Trattato;
- iii)essere imparziale e oggettiva;
- iv)essere, ai fini del deposito a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni;
- v)accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi esaminare la loro vitalita' e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
- vi)rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalita', conformemente al Regolamento d'esecuzione;
- vii)osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione;
- viii)consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.
- 3)Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere:
- i)quando un'autorita' internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtu' delle assicurazioni fornite:
- ii)in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito di un'autorita' internazionale di deposito.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
