[1]all'esportazione e all'importazione
[2]Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi e' limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtu' del presente Trattato se non quando la restrizione e' necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
