[1]all'esportazione e all'importazione

[2]Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi e' limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtu' del presente Trattato se non quando la restrizione e' necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;610~trattato-art5 · fonte su Normattiva