dello status di autorita' internazionale di deposito
- 1)a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorita' internazionale di deposito in virtu' di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale e' situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuera' a soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 62). Tale status puo' parimenti essere acquisito in virtu' di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale e comprendente detta dichiarazione.
- b)La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e puo' indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorita' internazionale di deposito.
- 2)a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.
- b)Lo status di autorita' internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtu' del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.
- 3)Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
Testo vigente dal 7 novembre 1985
