1. Tutti i membri del personale consolare che beneficiano di facilitazioni, privilegi ed immunita' ai sensi della presente Convenzione hanno il dovere di rispettare, senza pregiudizio dei predetti privilegi ed immunita', le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Essi hanno inoltre il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato. 2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contraria alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art49 · fonte su Normattiva