[1]delle leggi e delle altre disposizioni dello Stato di residenza
[2]1. Fatti salvi i privilegi e le immunita' previsti nella presente Convenzione, le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le leggi e le altre disposizioni dello Stato di residenza. Hanno altresi' l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato. 2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con i compiti dell'ufficio consolare.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
