1. Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, il funzionario consolare puo' esercitare anche altre funzioni consolari nella misura in cui non sono contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza. 2. L'Ufficio consolare dello Stato di invio puo' assumersi, con l'accordo dello Stato di residenza, l'esercizio di funzioni consolari per uno Stato terzo nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art48 · fonte su Normattiva