Art. 1 (Convenzione)
[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO
[2]Il Presidente della Repubblica italiana e
[3]Il Presidente federale della Repubblica d'Austria
[4]Animati dal desiderio di regolare tra l'Italia e l'Austria i rapporti in materia di fallimento e di concordato, Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno nominato come Plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: l'onorevole Sottosegretario di Stato agli affari esteri Luciano RADI il Presidente federale della Repubblica d'Austria: l'Ambasciatore d'Austria presso la Repubblica italiana Dr. Georg SCHLUMBERGER
[5]Articolo 1. 1. La presente Convenzione si applica al fallimento ed al concordato dei commercianti e delle societa' commerciali. 2. Tuttavia la presente Convenzione non si applica al fallimento ed al concordato delle imprese che esercitano il credito o l'assicurazione, nonche' di persone fisiche il cui capitale investito nell'attivita' commerciale non superi, alla data di inizio della procedura di fallimento o di concordato, lire 900.000 corrispondenti, ai fini della presente Convenzione, a 20.000 scellini. 3. Salvo quanto disciplinato dal precedente paragrafo 2, la qualita' di commerciante o di societa' commerciale e' determinata dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale, in applicazione della presente Convenzione, si estendono gli effetti del fallimento e del concordato.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
