Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977
Art. 2 (Convenzione)
Le procedure previste nella presente Convenzione ed iniziate in uno degli Stati contraenti estendono i loro effetti sul territorio dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
