[1]ACCORDO
[2]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE
[3]Il Presidente della Repubblica italiana e Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 - in prosieguo chiamata Convenzione - nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari il Presidente della Repubblica italiana il Senatore Giuseppe MEDICI, Ministro degli Affari Esteri;
[4]il Presidente federale della Repubblica d'Austria il Dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Ministro Federale degli Affari esteri.
[5]I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
[6]Articolo I (aggiuntivo all'art. 1 della Convenzione)
[7]L'assistenza giudiziaria sara' prestata anche:
- a)in questioni attinenti alla sospensione della pena, alla interruzione della pena e alla sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;
- b)nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita, per altri provvedimenti penali ingiusti o per ingiusta condanna;
- c)in materia di grazia;
- d)mediante la notificazione di provvedimenti e mandati relativi all'esecuzione della pena nonche' delle decisioni relative a spese procedurali.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
