Art. 4 (Convenzione)
Se una procedura di fallimento o di concordato e' stata iniziata in uno dei due Stati, i tribunali dell'altro Stato non possono iniziare una tale procedura nei confronti dello stesso debitore a meno che, nel frattempo, non sia stata pronunciata l'incompetenza del tribunale primo adito.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
