1. Le decisioni in materia di fallimento, ivi comprese quelle relative al concordato fallimentare, ed in materia di concordato preventivo, pronunciate in ciascuno dei due Stati contraenti dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 3, sono riconosciute nell'altro Stato, a meno che esse non siano contrarie all'ordine pubblico di tale Stato o che non siano stati rispettati i diritti della difesa. 2. La stessa disposizione si applica alle decisioni concernenti le azioni che derivano direttamente dal fallimento e che sono state pronunciate da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art14 · fonte su Normattiva