[1]TESTO ITALIANO DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, CON PROTOCOLLO E DUE DICHIARAZIONI COMUNI (*)

[2](*) Tratto dallo stampato Senato n. 234, corrispondente allo stampato Camera n. 1257, e non facente parte dell'allegato alla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica.

[3]PREAMBOLO

[4]LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunita' economica europea,

[5]SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica gia' intrapresa nella Comunita' in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,

[6]DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

[7]HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

[8]ARTICOLO 1 Campo d'applicazione

[9]1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi. 2. Esse non si applicano:

  • a)alle questioni di stato e di capacita' delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11;
  • b)alle obbligazioni contrattuali relative a: - testamenti e successioni, - regimi matrimoniali, - diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita', compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;
  • c)alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonche' da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;
  • d)ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;
  • e)alle questioni inerenti al diritto delle societa', associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacita' giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle societa', associazioni e persone giuridiche, nonche' la responsabilita' legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della societa', associazione o persona giuridica;
  • f)alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una societa', associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la societa', l'associazione o la persona giuridica;
  • g)alla costituzione di "trusts" ne' ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustees" e i beneficiari
  • h)alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14. 3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunita' economica europea. Al fine di determinare se un rischio e' localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna. 4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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