[1]del credito

[2]1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalia legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso. 2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilita' di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilita' della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art12 · fonte su Normattiva