[1]della legge del contratto
[2]1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare:
- a)la sua interpretazione;
- b)l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
- c)nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;
- d)i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonche' le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;
- e)le conseguenze della nullita' del contratto. 2. Per quanto concerne le modalita' di esecuzione e le misure che il creditore dovra' prendere in caso di esecuzione difettosa, si avra' riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
