[1]del rinvio

[2]Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art15 · fonte su Normattiva