[1]giuridici non unificati

[2]1. Se uno Stato si compone di piu' unita' territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unita' territoriale e' considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione. 2. Uno Stato, in cui differenti unita' territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sara' tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unita' territoriali.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art19 · fonte su Normattiva