[1]La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Roma, addi' diciannove giugno millenovecentoottanta.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;613~art33 · fonte su Normattiva