[1]La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Lussemburgo, addi' venticinque ottobre millenovecentoottantadue. (Seguono le firme)
[3]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 12 novembre 1984
