[1]Articolo XI.
[2]Ogni Stato parte puo' proporre degli emendamenti alla presente convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore, nei confronti di ogni Stato parte che li avra' accettati, a partire dalla data della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati parti della convenzione e, in seguito, nei confronti di ciascuno degli altri Stati parti, alla data in cui tale Stato li avra' accettati.
Testo vigente dal 4 dicembre 1974
