[1]Articolo XXV
[2]Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore per ciascuno Stato parte della Convenzione che accetti gli emendamenti dopo il loro accoglimento da parte della maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione e, in seguito, per ciascuno degli altri Stati parti alla data dell'accettazione da parte di detti emendamenti.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
