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Il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: all'articolo 1: al quarto comma, le parole: "per un periodo non superiore a sei mesi,", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 1976"; sempre al quarto comma, viene aggiunto il seguente periodo: "Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164"; dopo il quarto comma, viene inserito il seguente: "Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attivita' produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia".

Testo in vigore dal 31 marzo 1976 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1976-03-29;62~artunico · fonte del testo