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Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495, e 4 novembre 1981, n. 620.

Testo in vigore dal 5 marzo 1982 al 13 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1982-03-05;62~art2 · fonte su Normattiva