ARTICOLO XXIII SICUREZZA SOCIALE 1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le Norme del Personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'Articolo VI, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternita', e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalita', saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica Italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai Locali e le Nazioni Unite. 2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalita', avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario Generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei Regolamenti e delle Norme del Personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxxiii · fonte su Normattiva